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Invalidità permanente dovuta a malattia non professionale

Invalidità permanente dovuta a malattia non professionale

È fondamentale per i dirigenti industriali conoscere le garanzie assicurative esistenti, già previste dalla contrattazione collettiva, che operano allorché si verifichi un evento patologico di grave entità

Pur essendovi degli interessanti spunti giuridici che rendono pertinente un’analisi effettuata nell’ambito dell’“angolo del legale”, la ragione principale che mi spinge ad esaminare, in questa sede, il tema dell’art. 12, 5° comma, del CCNL dirigenti industriali, è quella di informare la categoria circa le esistenti garanzie assicurative, previste dalla contrattazione collettiva, operanti allorché si verifichi un evento patologico di grave entità.

Per evitare, quindi, che un dirigente ignaro di queste tutele, ma potenzialmente beneficiario delle stesse, non usufruisca dei ristori economici previsti, si ritiene opportuno partire proprio dal testo dell’art. 12, 5° comma, del CCNL dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi in vigore, che così recita: “L’azienda provvederà altresì a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad euro 200.000 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 200,00 (duecento/00) euro annui che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità”.

Lo stesso contratto collettivo, nelle dichiarazioni a verbale in calce al citato art. 12, ha poi risolto due questioni che, in passato, si erano poste e cioè (i) del quando il dirigente maturi il diritto al pagamento effettivo dell’indennizzo; (ii) quali poteri abbia la compagnia di assicurazione rispetto all’accertamento della percentuale di invalidità sullo stato di salute del dirigente.Ebbene, il 1° comma delle sopracitate dichiarazioni a verbale, ha chiarito inequivocabilmente che l’indennizzo è dovuto dal momento del riconoscimento dell’invalidità anche qualora “il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento” mentre il successivo comma 2° obbliga le aziende ad assumere “[…] come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato dall’INPS o da altro ente previdenziale”. Questo significa, quindi, che il giudizio espresso dalla Commissione medica incaricata dall’Inps non potrà essere in alcun modo sindacata dai medici della compagnia e le assicurazioni, di conseguenza, dovranno accettare il responso dell’Ente Previdenziale.

Proprio su questo tema, alcune Aziende, pur non negando l‘inoppugnabilità del riconoscimento rilasciato dall’Ente Previdenziale, hanno manifestato dubbi sul pagamento dell’indennizzo in caso di rivedibilità dell’assegno ordinario di invalidità.

Tale questione, pur raramente eccepita, è stata oggetto anche di una controversia in cui il sottoscritto avvocato difendeva le legittime pretese del dirigente (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza del 18/04/2012, R.G. n. 6943/2011).

In particolare, l’Azienda lamentava che, non avendo il dirigente ricevuto la conferma dell’assegno in sede di rivedibilità (circa 3 anni dopo il primo riconoscimento), non aveva diritto all’importo ex art. 12, 5° comma, del CCNL dirigenti in esame.

Ebbene, il Giudice risolveva positivamente la questione rilevando come lo stesso CCNL prevedesse l’erogazione all’atto del “primo riconoscimento dell’assegno di invalidità” e che, quindi, fosse irrilevante ogni futuro ed eventuale mutamento delle condizioni del beneficiario, rilevando unicamente, appunto, lo stato di incapacità superiore al 66% riconosciuto (la prima volta) dall’Ente previdenziale.

Si ricorda, inoltre, che le Parti Sociali hanno fatto riferimento alla definizione legale dell’invalidità e se è palese che anche la situazione di invalidità permanente è soggetta per legge a rivedibilità, la rivedibilità della condizione non può rappresentare elemento discretivo della permanenza o meno dell’invalidità, né in termini legali né in sede di interpretazione delle disposizioni contrattuali de quibus. Tali conclusioni trovano conferma nei chiarimenti forniti da parte dell’INPS e pubblicati sul relativo sito internet relativamente all’accertamento dello status di invalido civile, nel quale si legge: “Occorre al riguardo evitare ogni confusione tra il concetto di permanenza e quello di irreversibilità. La permanenza va intesa infatti non come insanabilità assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilità di guarigione o miglioramento. Deve ritenersi permanente uno stato morboso non circoscrivibile nel tempo. Proprio perché la permanenza non significa irreversibilità è possibile la revoca nel momento in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato diritto alle provvidenze economiche”. Va, infine, considerato anche un altro aspetto che pertiene alla logica assicurativa – tenuta ben presente dalle Parti allorché hanno previsto che l’evento fosse assicurabile comunque una sola volta – e, cioè, che nessuna Compagnia, di fatto, assicurerebbe più un soggetto che, ancorché poi migliorato o addirittura guarito, avesse precedentemente oltrepassato la soglia del 66% di invalidità; è quindi logico che detto dirigente non sia più assicurabile ex art. 12 CCNL per essersi già verificato, appunto, l’evento assicurabile. In tal senso, l’inciso contrattualecomunque una sola volta fa quindi da pendant alla logica assicurativa che esclude che il soggetto possa essere riassicurato per avere già oltrepassato la soglia di invalidità stabilita, a prescindere dai mutamenti e dalle eventuali revisioni future che non sono state prese in considerazione in quanto irrilevanti agli effetti dell’erogazione dell’indennizzo de quo.

Concludo, quindi, nel rammentare l’importanza di contattare immediatamente Federmanager Roma ogniqualvolta vi siano delle patologie potenzialmente idonee a determinare un’invalidità superiore ai 2/3; gli interessi in gioco sono troppo alti per privarsi di una tutela economica così rilevante in una fase della vita in cui si è particolarmente vulnerabili a causa del quadro clinico riscontrato dalle autorità sanitarie.

 

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